Documenti per la didattica
VALIDAZIONE ANNO SCOLASTICO
Il DPR 122 del 22 giugno 2009 (articolo 14, comma 7) prevede che:
“ A decorrere dall’anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell’anno scolastico […] per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato”.
Per il calcolo del monte ore annuale di riferimento e della quota massima di ore di assenza (25%, pari a 1/4 del monteore annuale) si richiama alla tabella di seguito riportata.
La quota massima di ore di assenza non può essere superata se non in casi eccezionali (debitamente documentati) e secondo le delibere assunte dal Collegio Docenti.
TABELLA di CALCOLO per l’a.s. 2016/2017 |
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Indirizzo | classe | monteore annuale | quota massima ore di assenza (25%) |
LICEO ARTISTICO |
1^ | 1122 | 281 |
2^ | 1122 | 281 | |
3^ | 1155 | 289 | |
4^ | 1155 | 289 | |
5^ | 1155 | 289 | |
LICEO CLASSICO |
1^ | 891 | 223 |
2^ | 891 | 223 | |
3^ | 1023 | 256 | |
4^ | 1023 | 256 | |
5^ | 1023 | 256 | |
LICEO LINGUISTICO |
1^ | 891 | 223 |
2^ | 891 | 223 | |
3^ | 990 | 248 | |
4^ | 990 | 248 | |
5^ | 990 | 248 | |
Il DPR 122 del 22 giugno 2009 prevede altresì che:
“Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali […] motivate e straordinarie deroghe […]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo” (art. 14, comma 7).
Tenuto conto anche della circolare 20 prot. N. 1483 del 4 marzo 2011, il Collegio Docenti ha stabilito che rientrino tra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a:
• | gravi motivi di salute adeguatamente documentati; | |
• | terapie e/o cure programmate; | |
• | donazioni di sangue | |
• | partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I | |
• | adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo | |
• | particolari condizioni socio-ambientali documentabili dell’alunno e della famiglia |
VALUTAZIONE del COMPORTAMENTO
Il Decreto Ministeriale n.°5 del 16 gennaio 2009 esprime le finalità della valutazione del comportamento degli Studenti, stabilendo che il voto espresso collegialmente dal Consiglio di Classe in decimi in sede di scrutinio intermedio e finale, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello Studente.
La valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza (6/10) riportata in sede di scrutinio finale (in presenza di comportamenti di particolare e oggettiva gravità) comporta la non ammissione dello Studente al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo di studi.
Clicca qui per consultare la griglia di valutazione del comportamento adottata dal Liceo “Simone Weil”.
CREDITO SCOLASTICO
Ai sensi dell’Art. 11 del D.P.R. n° 323 del 23 luglio 1998 (Regolamento degli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di Istruzione Secondaria Superiore) nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della Scuola Secondaria Scuperiore, il Consiglio di Classe attribuisce a ogni alunno un apposito punteggio per l’andamento degli studi, denominato credito scolastico.
La somma dei punti ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d’Esame scritte e orali.
Tale punteggio esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa, per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell’area di progetto, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.
Esso è attribuito in base alla media del voto di comportamento e dei voti sugli apprendimenti ottenuti nello scrutinio finale, secondo i parametri riportati nella seguente tabella ministeriale:
Tabella A sostituisce la tabella prevista dall’articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D. M. m. 42/2007 |
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CREDITO SCOLASTICO candidati interni | |||
Media dei voti | Credito Scolastico (punti) | ||
I anno | II anno | III anno | |
M = 6 | 3-4 | 3-4 | 4-5 |
6 < M < 7 | 4-5 | 4-5 | 5-6 |
7 < M < 8 | 5-6 | 5-6 | 6-7 |
8 < M < 9 | 6-7 | 6-7 | 7-8 |
9 < M < 10 | 7-8 | 7-8 | 8-9 |
NOTA: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.
Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’Esame conclusivo del Secondo Ciclo di Istruzione, nessun voto può essere inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente.
Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’Esame conclusivo del Secondo Ciclo di Istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a 6/10. Il voto di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede i scrutinio finale di ciascun anno scolastico.
La banda di oscillazione indicata nella precedente tabella prevede uno scarto di 1 punto tra punteggio minimo e massimo; fermo restando che il credito scolastico non può discostarsi dalla banda di oscillazione determinata dalla media dei voti, il Consiglio di Classe – in ottemperanza alla normativa vigente – attribuisce il credito tenendo conto di:
• | interesse e impegno nella partecipazione ad attività complementari | |
• | promozione nel triennio senza sospensione di giudizio, tenendo conto dell’effettivo percorso formativo compiuto dall’allievo durante tutto l’anno scolastico | |
• | assidua e attiva partecipazione all’area di progetto, laddove prevista |
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• | riconoscimento di un credito formativo documentato |
CREDITI FORMATIVI
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni ed esterni, rispettivamente, dai Consigli di Classe e dalla Commissione d’Esame.
I Consigli di Classe del Liceo “Simone Weil”, allo scopo di garantire una linea omogenea e coerente nella individuazione e nel riconoscimento dei crediti formativi, si attengono ai seguenti criteri:
• | l’esperienza si è svolta al di fuori degli orari di lezione e ha avuto significatività per continuità e durata nel tempo | |
• | l’esperienza ha avuto ricaduta sulla preparazione generale dell’alunno o ha comportato una maturazione della sua personalità e della sua socialità | |
• | l’esperienza è congruente con gli obiettivi educativi e cognitivi del Consiglio di Classe | |
• | è esclusa ogni attività lavorativa generica, ogni attività di tipo professionistico di interesse esclusivamente individualistico |